RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE TRATTATIVE

La Suprema Corte, a sezioni Unite, dopo aver preliminarmente riconosciuto la configurabilità di procedimenti contrattuali, afferma che devono essere distinte, nell'ambito nelle diverse fasi di formazione progressiva del contratto:
a) le ipotesi di mere puntualizzazioni, “in cui le parti hanno solo iniziato a discutere di un possibile affare e senza alcun vincolo fissano una possibile traccia di trattative”;
b) da quei casi in cui sussiste invece “una puntualizzazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto, restando da concordare secondo buona fede ulteriori punti.

Si tratta di un iniziale accordo che non può configurarsi ancora come preliminare perché mancano elementi essenziali, ma che esclude che su quelli fissati si torni a discutere”.
La Cassazione stabilisce quindi che la violazione di queste ultime intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto.


 

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